27/01/2012
E' in corso la demolizione delle province: quale sorte per le deleghe urbanistiche venete? Convegno a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore il 16 febbraio 2012
Il decreto legge Monti n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011, di fatto demolisce le province, ma senza abolirle del tutto (cosa che non avrebbe potuto fare, visto che sono previste dalla Costituzione e che, quindi, l'abolizione richiederebbe una modifica costituzionale).
L'articolo 23 del decreto prevede che progressivamente verranno tolte alle province le funzioni, il personale e le risorse, ma la demolizione non è rinviata a futura memoria, dato che già nelle prossime settimane se ne vedranno gli effetti, quando non verranno convocati i comizi elettorali per eleggere le province che scadono nel 2012. Tali province verranno commissariate, fino al 31 marzo 2013, termine dopo il quale i Comuni (e non più i cittadini) provvederano a eleggere un Consiglio provinciale di soli 10 membri. Allora non ci sarà più la Giunta Provinciale, ma solo un Presidente, eletto dal Consiglio. Alle Province verranno dati solo compiti di indirizzo e cooordinamento.
Le province hanno già annunciato che presenteranno ricorso avverso la macata convocazione dei comizi elettorali.
Nel mese di febbraio del 2012, peraltro, scatterà la delega urbanistica dalla Regione Veneto alla Provincia di Vicenza, come previsto dalla L.R. 11/2004, in relazione alla approvazione del PTCP: cosa succederà a tale delega (nonchè alle deleghe già operative per le altre province venete), visto lo smantellamento in corso dell'apparato provinciale?
Si sta creando un vuoto tra i Comuni e la Regione?
Per discutere di questa situazione, la Provincia di Vicenza , in collaborazione con Venetoius, ha organizzato per giovedì 16 febbraio un convegno presso la Villa Cordellina di Montecchio Maggiore, nel corso del quale, dopo l'introduzione dell'avv. Dario Meneguzzo, il prof. Bruno Barel, che sta curando per la Regione Veneto un ricorso alla Corte Costituzionale avverso il decreto Monti, illustrerà le nuove disposizioni ed esporrà le problematiche costituzionali del decreto stesso. Inoltre il prof. Alessandro Calegari dell'Università di Padova esaminerà la sorte della delega urbanistica, con riferimento ai PAT, agli accordi di programma e agli sportelli unici.
Il Convegno proseguirà con una tavola rotonda sui temi oggetto delle precedenti relazioni, con la partecipazione dell'Assessore Regionale Roberto Ciambetti, del Direttore Generale dell'UPI nazionale dott. Piero Antonelli, del dott. Roberto Travaglini, funzionario di Confindustria Vicenza, dell'avv. Stefano Bigolaro, segretario dell'Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, dell'arch. Giuseppe Pilla, presidente dell'Ordine degli Architetti di Vicenza, dell'avv. Paolo Balzani, dirigente del Settore Avvocatura della Provincia di Vicenza e del dott. Angelo Macchia, Direttore Generale della Provincia di Vicenza, come moderatore.
La partecipazione al Convegno è gratuita, ma, per ragioni organizzative, è necessario iscriversi, esclusivamente mediante l'invio di una e-mail, all'indirizzo di venetoius (venetoius@hotmail.it), entro il 10 febbraio 2012.
E' stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza.
convegno provincia 16 febbraio 2012.pdf
10:12
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26/01/2012
Il decreto Monti sulla concorrenza
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012 il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'".
Il decreto contiene una miriade di disposizioni sulle più svariate materie.
Segnaliamo, in particolare, l'art. 9, che abroga le tariffe professionali per gli iscritti agli ordini, introducendo una normativa, basata su preventivi e contratti, di difficoltosa applicazione pratica, perlomeno all'inizio (per esempio, nel caso degli avvocati, spesso agli inizi di una pratica non si è per niente in grado di sapere quante e quali prestazioni sarà necessario effettuare).
06:02
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25/01/2012
Il diritto di rivalsa dello Stato verso gli altri enti pubblici per la violazione del diritto comunitario o della convenzione dei diritti dell'uomo
Segnaliamo l'ordinanza del TAR Veneto n. 67/2012, con la quale il Tribunale sospende in via cautelare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.9.2011 con cui è stato ordinato al Comune di Spinea di versare, in favore dello Stato italiano, la somma di € 3.001.836,00 in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16 bis della L. n. 11/2005, trasmesso con nota prot. n. 128572 del 27.9.2011, ricevuta in data 3.10.2011, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi.
Che cosa stabilisce l'art.16 bis della L. n. 11/2005? Stabilisce, in primo luogo, che lo Stato ha diritto di rivalersi sugli enti pubblici responsabili delle violazioni degli obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. In secondo luogo stabilisce che lo Stato ha diritto di rivalsasulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per quanto riguarda gli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
Nel caso in esame, lo Stato Italiano è stato condannato a pagare un ingente importo in relazione a una procedura espropriativa intrapresa dal Comune di Spinea e, di conseguenza, lo Stato ha esercitato la rivalsa verso il Comune.
Il TAR, però, ha sospeso l'atto di rivalsa, ritenendo che non sussista la responsabilità del Comune, anche se l'atto si è verificato per atto compiuti dal Comune. Evidentemente il TAR ha ritenuto che il Comune non sia colpevole, se ha applicato la caotica normativa italiana in materia di espropriazioni e questa normativa sia in contrasto col diritto europeo.
art. 16 bis L. 11 del 2005.pdf
Ordinanza TAR Veneto n. 67 del 2012.pdf
06:00
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24/01/2012
Il bravo giudice
Mentre passeggiavano nel corridoio di un tribunale, ragionando sul modo in cui si debbano raddrizzare i torti, due amici discorrevano su chi sia il bravo giudice.
Uno diceva che il bravo giudice è quello che conosce perfettamente la legge e tutte le sue interpretazioni e redige decisioni sofisticate, degne di essere pubblicate sulle riviste giuridiche, come esempi di scienza, bravura tecnica e Legalità.
L'altro opinava che una persona si rivolge al giudice quando sente di avere subito una ingiustizia e che il bravo giudice è quello che decide in modo da soddisfare il bisogno di Giustizia o, perlomeno in modo da ridurre la percezione di una ingiustizia subita. In ogni caso, non può essere bravo il giudice che aumenta la percezione di subire una ingiustizia.
Secondo voi, chi ragionava bene?
Dario Meneguzzo
08:09
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Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del TAR Lazio sulla pedemontana veneta
Il Presidente della 4^ sezione del Consiglio di Stato ha emesso un decreto cautelare col quale ha sospeso la sentenza del TAR Lazio n. 10184 del 2011, che aveva annullato gli atti della pedemontana veneta, con la seguente motivazione: "Considerato che, tenuto conto degli interessi coinvolti e delle complesse questioni giuridiche affrontate dalla sentenza impugnata, è opportuna una approfondita valutazione collegiale della causa senza pregiudicare la prosecuzione dei lavori di una opera pubblica così rilevante".
La camera di consiglio è stata poi fissata per il 14 febbraio 2012.
06:00
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23/01/2012
Quando serve lo stesso il piano attuativo, anche se l'area è pressochè totalmente edificata
E' nota la giurisprudenza secondo la quale, anche se il PRG subordina l'edificabilità di un'area a un piano attuativo, tale piano non serve, qualora l'area sia quasi del tutto edificata.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 26 del 2012 esamina un profilo diverso della questione, vale a dire che possono esserci casi nei quali, anche se l'area è pressochè totalmente edificata, serve lo stesso il piano attuativo (sempre che il PRG lo preveda).
Scrive il Consiglio di Stato: "E’ ben noto alla Sezione il principio più volte affermato secondo il quale una concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo richiesto dalle norme di piano regolatore (o di p.d.f.) quando ( e solo quando ) in sede di istruttoria l’Amministrazione accerti che la zona in cui si inserisce il suolo destinato alla realizzanda costruzione sia pressoché completamente edificata, tale da rendere superflua un’opera di lottizzazione ( cfr Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2007 n.4276; Sez. V, 5 ottobre2011 n.5450 ) e , con riferimento al caso che ci occupa, ben può essere che il contesto urbanistico in cui si va collocare l’ulteriore costruzione risulti sufficientemente edificato. Nondimeno a fronte della situazione rappresentata dalle deduzioni formulate dall’interessato ben può configurarsi un’altra situazione in base alla quale pur in presenza di un avanzato stato di urbanizzazione, non può escludersi l’esistenza in capo all’Amministrazione di un apprezzamento tecnico discrezionale volto a richiedere la predisposizione di un preventivo piano esecutivo. Invero, come altresì più volte affermato da questo Consiglio di Stato l’esigenza di un piano di lottizzazione quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia s’impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo , allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e quindi anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già urbanizzate che richiedono però una più dettagliata pianificazione ( in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV 1 ottobre 2007 n.5043; Sez. V 1 dicembre 2003 n.7799 e 6 ottobre 2000 n.5326 ). In particolare, la necessità di un piano attuativo può rendersi indispensabile quando s’invera un’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea ci si trovi di fronte ad un situazione che esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all’abitato , riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona ( Cons. Stato,Sez. IV, 15 maggio 2002 n.2592). Tale evenienza può per esempio verificarsi allorchè debba essere completato il sistema di viabilità secondaria nella zona o quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue già asservite all’edificazione".
06:00
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20/01/2012
Il TAR Veneto sospende le limitazioni agli orari di apertura dei negozi
Il TAR del Veneto ha emanato alcuni decreti cautelari con i quali sospende le ordinanze sindacali limitative della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio (per esempio il decreto n. 33 del 19 gennaio 2012, riguardante il comune di Padova).
Nel decreto si legge che: "il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all’appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all’applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie; competenza e principi che – dopo l’emanazione del D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l’art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra l’altro, che le attività commerciali siano svolte senza il limite dell’ “obbligo della chiusura domenicale” (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11)".
decreto cautelare orari negozi.pdf
14:43
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19/01/2012
Risoluzione Agenzia Entrate sul trattamento fiscale degli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio
Pubblichiamo la risoluzione del 4 gennaio 2012 della Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello in cui si chiedeva di conoscere il trattamento fiscale cui va assoggettato un atto di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posto in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra le parti lottizzanti ed il Comune.
Scrive l'Agenzia: "Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall’interpellante, dall’atto di ricomposizione fondiaria allegato si evince che i trasferimenti sono effettuati tra le parti al fine di riequilibrare la capacità edificatoria dei singoli lottizzanti. In altri termini, detto atto di ricomposizione fondiaria è finalizzato ad eliminare gli effetti distorsivi che derivano dalla convenzione di lottizzazione. Difatti, in attuazione di detta convenzione, le parti si sono obbligate ad effettuare delle cessioni a titolo gratuito in favore del comune, di aree da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. La gran parte delle aree da cedere gratuitamente al comune si è concentrata, infatti, su determinati lotti urbanistici, così da determinare un ingiustificato incremento di utilità economiche a vantaggio di alcuni lottizzanti. Ne consegue che si configurano i tratti essenziali di un atto redistributivo delle aree laddove, per effetto di detto atto, i lottizzanti, sminuiti dalla cessione gratuita a favore del comune, risultino assegnatari di porzioni aggiuntive di aree da parte di altri assegnatari, così che venga reintegrato il rapporto di proporzionalità tra le stesse. Inoltre, come risulta dall’atto di ricomposizione fondiaria, i trasferimenti sono effettuati senza intenti speculativi e sono inscindibilmente connessi con la convenzione di lottizzazione in relazione alla quale sono intesi a favorire la trasformazione urbanistica dei beni senza provocare squilibri patrimoniali. Tali operazioni risultano di fatto attuative della convenzione di lottizzazione, a prescindere dalla circostanza che i proprietari coinvolti risultino costituiti in consorzio o meno. Si ritiene, pertanto, che detti atti di ridistribuzione, se posti in essere dai soggetti che hanno assunto gli obblighi connessi con l’attuazione della convenzione di lottizzazione, possono beneficiare del regime di favore di cui all’articolo 32 del DPR n. 601 del 1973".
L'art. 32. del DPR n. 601 del 1973, rubricato "Edilizia economica e popolare", dispone:
"Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprieta'.
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonche' agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma".
06:00
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18/01/2012
Approvato l'accordo di programma per realizzare il polo del terziario Veneto City
Sul BUR n. 6 del 17.01.2012 è stato pubblicato il decreto del Presidente della giunta regionale del Veneto n. 234 del 30 dicembre 2011 che rende esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Lr 29 novembre 2001 n. 35 l'Accordo di Programma, intervenuto in data 02.12.2011 tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, i Comuni di Dolo e di Pianiga e la Società Veneto City S.p.A., per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese.
L'Accordo di Programma Veneto City redatto ai sensi dell'art. 32 della Lr 35/2001, prevede la realizzazione di un grande polo del terziario di scala vasta regionale e sovraregionale per la localizzazione di centri direzionali, strutture centrali polifunzionali, attività di ricerca e innovazione, comprensivo di attività commerciali e ricettive.
Contestualmente, l'Accordo prevede la realizzazione di alcuni interventi di interesse pubblico di valenza regionale e locale quali:
− la realizzazione di una nuova fermata SFMR sulla linea ferroviaria Venezia − Padova;
− interventi sia sulla viabilità esistente, ampliando le sedi stradali, raddoppiando le corsie di marcia, razionalizzando gli incroci a mezzo di rotatorie o di nuove corsie di svincolo, sia di realizzazione di nuovi tratti stradali;
− la realizzazione di n. 4 piste ciclabili che, collegandosi a quelle esistenti ed a quelle "interne" all'ambito di Venetocity, consentiranno il collegamento est − ovest dei nuclei abitati esistenti, sia a nord della linea ferroviaria sia a sud dell'autostrada A4;
− la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica, che risolveranno l'attuale criticità dell'area conseguente alle precedenti urbanizzazioni, consistenti nella realizzazione di bacini d'invaso con una capacità di circa mc. 30.000, che interesseranno un'area di circa 3 ha, localizzati all'interno dell'ambito.
L'area interessata dall'Accordo di Programma, è classificata dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per la maggior parte, come zona industriale, artigianale, direzionale e commerciale. L'Accordo pertanto comporta una variante urbanistica parziale al P.R.G. di Dolo ed al P.A.T./P.R.G./P.I. di Pianiga per riclassificare l'area come zona − centro servizi alle imprese" e parte come zona a servizi − nuova fermata SFMR".
L'intero compendio dovrà essere sottoposto a pianificazione attuativa, con la possibilità di intervento per un numero massimo di 4 stralci funzionali; in tale ultima ipotesi, l'attuazione sarà preceduta da un "progetto quadro" esteso all'intero ambito di fase 1.
L'accordo "VenetoCity" è stato sottoposto ad una fase di valutazione ambientale, attraverso la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare elaborato per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS (Art. 12 del DLgs 4/2008, correttivo ed integrativo del DLgs 152/2006).
La valutazione si è conclusa con il parere n. 28 del 6 giugno 2011 della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica, che ha riconosciuto la non assoggettabilità del programma alla procedura di VAS.
L'Accordo è stato sottoposto a Valutazione Tecnica Regionale ai sensi dell'art. 27 della Lr 11/2004 che ha recepito e fatte proprie le considerazioni e conclusioni del Comitato previsto dal II comma dell'art. 27 medesimo con parere favorevole n. 99 del 24.11.2011.
Accordo programma Veneto City.pdf
06:00
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17/01/2012
Mobbing nel pubblico impiego: elementi oggettivo e soggettivo
La sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 2012 esamina un caso in cui il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni, affermando di essere stato vittima di mobbing.
Scrive il Consiglio di Stato: "Rammenta in proposito il Collegio che secondo qualificata dottrina e giurisprudenza, sia civile che amministrativa, l'elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori dà luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi origina il c.d. mobbing orizzontale, i quali possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento (fisico, morale e psicologico), all'interno del contesto lavorativo. L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro.
E’ evidente che la fattispecie così descritta postula il riscontro di un elemento psicologico della condotta non semplicemente colposo, ma doloso, sia pur nella forma del dolo generico.
In caso di denunziato mobbing si può ritenere sussistente l'illecito solo se si accerti che l'unica ragione della condotta è consistita nel procurare un danno al lavoratore, mentre bisogna escluderlo in caso contrario, indipendentemente dall'eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti. Una restrizione del genere, se permette per un verso di rinvenire nel mobbing un'ulteriore manifestazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui, che costituisce canone generale del nostro ordinamento giuridico e fondamento dell'"exceptio doli generalis", consente per altro verso di escludere dall'orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità civile, poi, rileva che “a fronte della denuncia di un lavoratore di condotte vessatorie da parte del datore, il giudice che esclude la ricorrenza delle caratteristiche proprie del fenomeno mobbing (reiterazione, sistematicità e intenzionalità) deve valutare i fatti accertati anche nell'ambito della fattispecie di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui all'art. 2087 c.c., da accertare alla stregua delle regole ivi stabilite per il relativo inadempimento contrattuale, le quali prescindono dalla necessaria presenza del dolo.”(Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 2008 , n. 12735).
Il Collegio condivide tale orientamento e pertanto vaglierà i fatti sottesi al petitum risarcitorio anche avendo riguardo a tale fattispecie “minori”.
06:04
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16/01/2012
Nel Veneto prorogate le varianti al PRG
Sul BUR n. 4 del 13.01.2012 è stata pubblicata la L.R. 2 del 9 gennaio 2012, recante "Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche".
L'articolo 1 stabilisce che: "1. Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).
2. È abrogato il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche”.
06:00
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13/01/2012
Sopraelevazione, distanze e prevenzione
Il comune di Rimini aveva emesso un provvedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia per un intervento di ristrutturazione e sopraelevazione di edificio di sua proprietà. L’ annullamento era motivato sulla violazione dell’art. 873 cod. civ., in quanto la concessione sarebbe stata rilasciata sul falso presupposto che la distanza del fabbricato di proprietà del ricorrente da quello di altra proprietà fosse di ml 3,00, mentre, successivamente al rilascio, essa sarebbe risultata invece variabile da ml 2,63 a ml 2,70.
L'interessato aveva proposto un ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, il quale ha respinto il ricorso, giudicando la concessione effettivamente contrastante con l’art. 873 cod. civ e con gli artt. 19 e 2.04 delle N.T.A. del piano regolatore generale del Comune, che ammettono interventi ampliativi purchè nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.
In sede di appello, però, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, affermando che: "Gli art. 2.04 e 19 n.t.a. del piano regolatore generale, nello stabilire le distanze tra costruzioni, ammettono interventi ampliativi, anche tramite sopraelevazione, sugli edifici esistenti in contrasto con dette distanze, purchè nel rispetto delle norme del codice civile. In effetti, il provvedimento di annullamento d’ufficio , riguardante immobili preesistenti non rispettosi delle distanze introdotte dalla normativa urbanistica, è motivato sulla violazione dell’art. 873 c.c. in materia di distanza tra edifici. Considera, tuttavia, il Collegio che la corretta applicazione dei principi civilistici in materia di distanza tra edifici, richiamati dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, involga anche quello di prevenzione, data la circostanza (non contestata) che l’edificio che il ricorrente intende sopraelevare preesiste rispetto a quello del vicino, costruito ad una distanza inferiore a tre metri. Detto principio, in caso di sopraelevazione, comporta che “mentre il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, della scelta operata originariamente, di guisa che ogni parte dell’immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato sulla base di esso, a ciò non può frapporre ostacoli il confinante (prevenuto) che, se a sua volta abbia costruito in aderenza fino all’altezza inizialmente raggiunta dal preveniente, ha diritto di sopraelevare soltanto sul confine , ovvero a distanza da questo (e, quindi, dalla eventuale sopraelevazione del preveniente) pari a quella globale minima di legge o dei regolamenti” (Cass. civ. Sez. III, 27.8.1990, n. 8849). La possibilità, nella specie, di fare applicazione di detto principio trova conferma nel consolidato orientamento per cui, mentre quando gli strumenti urbanistici locali fissino senza alternativa le distanze delle costruzioni dal confine, salva soltanto la possibilità di costruzione in aderenza, non può farsi luogo all’applicazione del principio di prevenzione, quando, al contrario, essi prevedono, riguardo ad edifici preesistenti, la facoltà di costruire in deroga alle prescrizioni contenute nel piano regolatore sulle distanze , si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 873 c.c., “con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico (Cassazione civile, sez. II, 09 aprile 2010, n. 8465)” (Cons. St. Sez. IV, 9.5.2011, n. 2749; analogamente, Cons. St. Sez.IV, 31.3.2009, n. 1998). Dalle suesposte considerazioni discende la fondatezza dell’appello in punto di erronea applicazione dell’art. 873 c.c., richiamato dalle n.t.a., non essendosi tenuto conto della prevenzione".
06:00
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11/01/2012
Quando va individuata l'area di pertinenza dell'immobile abusivo da acquisire al patrimonio comunale
La sentenza del TAR Lazio di Roma n. 9 del 2012 si occupa della questione della individuazione dell'area di pertinenza dell'immobile abusivo, che non sia stato demolito dopo la notificazione dell'ordinanza di demolizione e che debba, quindi, essere acquisito al patrimonio comunale.
Nel caso specifico, il comune di Roma, a causa della mancata ottemperanza a un ordine di demolizione, aveva dichiarato acquisita al patrimonio comunale l’opera abusivamente realizzata dalla parte ricorrente e la relativa porzione di terreno di mq 104, distinto nel nuovo catasto terreni al foglio n. 1125 particelle nn. 666 e 1164. Al contempo, l’ente capitolino ne aveva disposto la trascrizione presso i pubblici registri immobiliari.
L'atto impugnato aveva individuato l’area di 104 mq. da acquisire al patrimonio comunale in maniera generica, in quanto faceva riferimento alle originarie particelle n. 666 e n. 1164 del foglio 1125, non più esistenti al momento dell’adozione del provvedimento di acquisizione (infatti, la predetta porzione di terreno così contraddistinta presso il catasto era stata, tuttavia, già oggetto di frazionamento e divisa quindi nelle particelle numerate da 2295 a 2300; a loro volta, le particelle nn. 2296 e 2299 erano state trasferite nel 1993 alla società SIP mentre le particelle nn. 2297 e 2300 erano state unificate, nel 1995, nella unica particella n. 2367 dove sono stati realizzati gli abusi contestati nel 1998 alla parte ricorrente). Ciononostante il comune, in data 21 novembre 2001, aveva trascritto l'acquisizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, con l’indicazione delle particelle originarie (nn. 666 e 1164 del foglio n. 1125) e senza l’indicazione dell’esatta estensione metrica.
Il TAR ha accolto il ricorso avverso l'acquisizione, scrivendo che: "è noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'individuazione dell' area di pertinenza della "res abusiva" deve compiersi al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza e con cui si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, indicazione che deve, quindi, essere contenuta nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, costituendo esso titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr, per tutte, TAR Campania, sez. IV, 21 settembre 2002, n. 5429).
1.3 Nel caso di specie, non risulta che l’amministrazione resistente abbia proceduto all’esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio in quanto, come affermato e provato dalla parte ricorrente e non smentito dall’amministrazione resistente, le particelle indicate nel provvedimento impugnato non corrispondevano ai frazionamenti intervenuti nel tempo (e che avevano assegnato una numerazione diversa all’area di che trattasi, facendo diventare non più attuale l’indicazione delle particelle nn. 666 e n. 1164 del foglio n. 1125), con ciò determinando incertezza sulla individuazione del bene immobile da sottrarre alla titolarità della parte ricorrente. L’esigenza di procedere all’esatta individuazione dell’area privata da acquisire gratuitamente al patrimonio pubblico è dettata dal fatto che, trattandosi di una misura sanzionatoria che incide sul diritto di proprietà ovvero su un diritto costituzionalmente garantito, è necessario il rispetto delle garanzie anche formali dettate da norme di relazione che regolano i rapporti tra il potere pubblico ed i diritti di cui sono titolari i soggetti privati".
06:00
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10/01/2012
Il comune può espropriare aree per realizzare infrastrutture strumentali alle stazioni radio base, da dare in concessione ai gestori
La questione è stata oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2012.
Il comune di Salsomaggiore, in attuazione del piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, ha individuato 4 siti, tra cui uno in località Boscarella, approvando anche gli accordi intercorsi con i gestori per il futuro uso delle aree che il Comune, dopo averle espropriate, si preparava ad attrezzare. Inoltre, con deliberazione 27 novembre 2003 n. 87, il Comune di Salsomaggiore ha adottato ( ai sensi delle leggi Reg. Emilia Romagna n. 47/1978, art. 15 e n. 20/2000, art. 41 comma 2°) anche la variante al vigente strumento urbanistico al fine di poter destinare i quattro siti alla localizzazione di antenne di telefonia mobile e, più precisamente, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per concedere in uso a titolo oneroso tali strutture agli enti gestori.
Con successiva delibera consiliare 22 Marzo 2004 n.10 la variante P.R.G. è stata approvata.
Di poi, con determinazione 1 Aprile 2004 n. 356, il dirigente del Settore tecnico comunale ha deliberato ( visto l’esito del giudizio proposto dalla soc. “La Boscarella s.n.c.” e definito in appello con sentenza 4847 del 26 Agosto 2003 ) di:
a) convalidare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione necessarie per realizzare le suddette stazioni radio base di telefonia mobile ( già approvato in precedenza con determinazione dirigenziale 31 Dicembre 2002 n. 963 ) art. 29 D.P.R. 761 T.A.R. Lazio 19 ottobre 2010 n. 32892, dell’importo complessivo di € 352.500,00;
b) dichiarare la pubblica utilità delle opere;
c) emanare il decreto di occupazione d’urgenza ai sensi della legge Reg. n. 37/2002, art. 27.
Avverso i provvedimenti relativi ai suddetti procedimenti la Soc. La Boscarella, proprietaria di un’area inserita nel Sito due, ha proposto ricorso ( R.G. n. 198/2004 ) al T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, chiedendone l’annullamento.
Con sentenza 5 Aprile 2011 n. 98 il T.A.R. Emilia Romagna ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Scrive il Consiglio di Stato: "ad avviso del Collegio, non sono condivisibili neanche le censure dedotte avverso la procedura di espropriazione utilizzata dal Comune di Salsomaggiore nei confronti dell’appellata, al fine di realizzare sull’area di cui è proprietaria le infrastrutture necessarie per l’installazione di stazione di telefonia mobile. In effetti, premesso che le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità ( come ha statuito la sentenza C.d.S. n. 4847/2003 ) e non in quella delle opere pubbliche, in punto di fatto la motivazione della sentenza del T.A.R. non è suffragata dagli atti esibiti in giudizio. Infatti , ad avviso del Giudice di primo grado, il Comune di Salsomaggiore avrebbe illegittimamente iniziato la procedura di esproprio delle aree in questione al fine di assegnarle in affitto agli operatori di telefonia mobile; invece dagli atti risulta che in realtà il Comune ( a seguito di una apposita procedura ad evidenza pubblica ) ha disposto la realizzazione di una piattaforma attrezzata ( idonea all’istallazione di impianti di trasmissione del segnale per la telefonia mobile) che viene messa a disposizione dei vari gestori del servizio in questione, previo pagamento di un canone ed in specifica esecuzione di apposito accordo in precedenza raggiunto tra l’Amm.ne locale e tutti i gestori interessati ad installare nel territorio comunale una propria stazione radio base.
2.6.Tra l’altro la stessa sentenza C.d.S. n. 4847/2003 ( a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R.) riconosce il legittimo esercizio da parte del Comune di Salsomaggiore del potere espropriativo “ per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile”. Gli esposti argomenti, quindi, consentono di non condividere la motivazione della sentenza appellata laddove ha ritenuto “ evidente che l’espropriazione è volta alla realizzazione di opere private, anche se ne è stato ormai dichiarato dal legislatore il carattere di pubblica utilità”.
3. In conclusione, quindi, l’appello principale e quello incidentale (proposto da Wind Telecomunicazioni s.p.a.) vanno accolti e per l’effetto, in riforma della sentenza T.A.R., il ricorso di primo grado proposto da La Boscarella s.n.c. va respinto".
06:00
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09/01/2012
SUAP e procedimenti urbanistico-edilizi: la Regione risponde a quesiti
L'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana ha chiesto alla Regione Veneto di fornire orientamenti interpretativi sul rapporto tra lo sportello unico per le attività produttive e i procedimenti urbanistici ed edilizi e la Regione ha risposto.
01.01 - quesiti inviati alla Regione.pdf
01.02 - risposta della Regione.pdf
06:00
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