20/02/2012

Quanto costa al comune negare illegittimamente un permesso di costruire in zona C1 già urbanizzata?

Un comune veneto nega un permesso di costruire in zona C1, sostenendo che sarebbe stato necessario un preventivo piano attuativo.

Il TAR giudica illegittimo il diniego, in quanto il PRG prevede la edificabilità diretta, e condanna il comune al risarcimento dei danni.

Come vengono quantificati i danni?

Scrive il TAR: "i ricorrenti hanno quantificato il danno subito nella somma complessiva di 365.000,00 euro attraverso una consulenza tecnica redatta da un architetto da loro incaricato.

12.1. Il perito di parte ha articolato l'importo di cui sopra in differenti voci di danno: alcune riconducibili al congelamento della possibilità di costruire differita di tre anni, pari a euro 108.000,00, alcune al congelamento della possibilità di vendere gli immobili, pari euro 110.000,00, e, infine, altre al deprezzamento dei beni realizzandi a causa della svalutazione del 15%, pari a euro 147.000,00.

12.2. Poiché nella circostanza il danno è riferito unicamente al lucro cessante conviene rammentare che, secondo quanto stabilito dall'art. 1223 c.c., il mancato guadagno deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Orbene, l''accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.5. 2010, n. 11353; Cons. Stato sez. V, 6.12.2010, n. 8549).

12.3. Nel caso in esame è proprio tale profilo a precludere il favorevole integrale apprezzamento della pretesa risarcitoria.

12.4. Invero, non appare meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria né con riguardo al cosiddetto congelamento della possibilità di vendere i beni, né con riguardo al deprezzamento del loro valore pari al 15%, trattandosi di mere ipotesi, prive di alcun riscontro obiettivo che ne inveri l'argomentazione.

12.5. Al contrario il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria laddove viene dedotto il danno conseguente al differimento della possibilità di costruire per circa 3 anni, giacché è pacifico che il lotto dei ricorrenti è edificabile e che gli stessi hanno promosso tutte le azioni necessarie sia ordinarie che cautelari (prima avverso il silenzio della P.A., poi avverso il primo diniego e, quindi, avverso il secondo diniego) per evitare i danni conseguenti ai provvedimenti illegittimi adottati dall’Amministrazione comunale.

12.6. Sotto tale ultimo profilo parte ricorrente ha anche dimostrato l’entità del pregiudizio subito che può essere determinata in euro 108.000,00, applicando al costo di costruzione totale dell’intervento la percentuale del 5,6% - pari alla maggior costo di costruzione degli immobili in base alla variazione percentuale dell’indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, calcolata secondo gli indici ISTAT - per il periodo dal dicembre 2008 (data del primo diniego annullato) al dicembre 2011.

13. Alla luce delle predette considerazioni il ricorso principale e i motivi aggiunti sono meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento dei due provvedimenti di diniego del titolo edilizio. Deve, altresì, essere accolta la domanda risarcitoria con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 108.000,00, oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data del dovuto sino all’effettivo soddisfo".

sentenza TAR Veneto 234 del 2012.pdf

 

06:00 Scritto da: venetoius | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |  Facebook

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