21/02/2012

Nel caso di voltura del titolo edilizio c'è solidarietà nel pagamento del contributo?

Il Consiglio di Stato nella sentenza  n. 6333 – Sezione V^ - depositata il  30.11.2011, ha statuito che sono il rilascio e l’effettiva fruizione del titolo edilizio che rappresentano i fatti costitutivi della fonte dell’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione, sicché chi non ha utilizzato il titolo non assume la qualifica di soggetto obbligato e, quindi, nemmeno di soggetto coobbligato.

L’art. 3 della l. n. 10 del 1977 stabilisce che la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

La più accreditata dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che il costo di costruzione è una prestazione patrimoniale di natura impositiva e trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio.

Pertanto, la condizione di esigibilità postula la sussistenza di un titolo abilitativo valido ed efficace e la concreta fruizione del titolo da parte del concessionario, ovvero la effettiva attività di edificazione. La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell’intervento assentito (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2009, n. 218).

Da ciò va escluso che chi ha chiesto la voltura del titolo edilizio ad un terzo, subito dopo l’ottenimento, possa essere ritenuto soggetto obbligato per legge al versamento del contributo.

Infatti le obbligazioni per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione vanno trattate alla stregua di oneri reali, ovvero di obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono, sicché nel caso di trasferimento del bene, esse gravano sull’acquirente.

Il supremo consesso amministrativo ha anche  stabilito che va smentita, quindi, l’ipotesi di una responsabilità solidale  successiva alla voltura del titolo. La solidarietà ricorre, infatti, quando più debitori, per legge o per titolo, sono obbligati tutti per la medesima prestazione (art. 1292 cod. civ.), sicché non v’è solidarietà se manca in uno dei soggetti, pur astrattamente collegati al rapporto, la qualità di debitore.

avv. Gianmartino Fontana

sentenza CDS 6333 del 2011.pdf

 

06:00 Scritto da: venetoius | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |  Facebook

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