23/02/2012

La proposta della giunta regionale di aggiornamento del costo base di costruzione degli edifici di civile abitazione: segnalazione di un possibile problema

A seguito dell’abrogazione di alcuni articoli della legge n. 392/1978, non sono più stati emessi i decreti ministeriali originariamente previsti per la determinazione annuale dell’elemento del calcolo del canone relativo al cosiddetto “costo base” di costruzione degli immobili di civile abitazione.

L’ultimo D.M. LL.PP., determinante il suddetto costo base (che ha approvato il valore per il 1997 pari a €/mq 748,86) risale al 18.12.1998.

L’art. 34, comma 1, della l.r. n. 10/1996, stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti di modifica del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

In tale contesto, la Giunta Regionale, con deliberazione 11.09.2007, n. 2754, ha preso atto della variazione percentuale del suddetto indice ISTAT intervenuta dal 1998 al 2006, aggiornando il predetto costo da €/mq 748,86 (31.12.1997) ad €/mq 902,80 (31.12.2006).

Ora la Giunta regionale veneta ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di modifica del costo base di costruzione degli immobili di civile abitazione, ai fini del calcolo del canone, sulla base degli indici ISTAT, del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevati dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2011.

richiesta di parere.pdf


Desidero sottoporvi un potenziale problema affinchè possiate valutarne gli effetti.

L'art. 16 del DPR 380/2001, non citato dalla delibera regionale allegata prevede:

"....9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e'
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione".

Ora pare allo scrivente che, essendo l'art. 16 del DPR 380/2001 materia in cui la regione ha competenza concorrente, l’art. 34, comma 1, della l.r. n. 10/1996, debba considerarsi obsoleto, in relazione alla sopravvenienza dell'art. 16 del DPR 380/2001.
Ne consegue che, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dal comune, come del resto quasi tutti i comuni del veneto hanno fatto, senza necessità di interventi regionali.
Se la Regione intende esercitare gli obblighi del primo periodo del comma 9 del DPR 380/2001 "Il costo di costruzione per i nuovi edifici e' determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento." lo dovrebbe fare non applicando l'aggiornamento istat di competenza comunale, ma con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata.
 
Tra l'altro, definire la variazione ISTAT con una tabella retroattiva comporta la necessità per i comuni di rideterminare i contributi sui costi di costruzione a conguaglio, determinando un potenziale contenzioso in un momento di difficoltà per l'edilizia.

Sarebbe auspicabile almeno che nella delibera regionale venisse precisato che:
"L'aggiornamento che precede non si applica ai comuni che abbiano provveduto autonomamente all'aggiornamento del costo di costruzione ai sensi del terzo periodo, comma 9, art. 16 del DPR 380/2001".

Daniele Iselle
 

06:00 Scritto da: venetoius | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |  Facebook

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