23/02/2012
La proposta della giunta regionale di aggiornamento del costo base di costruzione degli edifici di civile abitazione: segnalazione di un possibile problema
A seguito dell’abrogazione di alcuni articoli della legge n. 392/1978, non sono più stati emessi i decreti ministeriali originariamente previsti per la determinazione annuale dell’elemento del calcolo del canone relativo al cosiddetto “costo base” di costruzione degli immobili di civile abitazione.
L’ultimo D.M. LL.PP., determinante il suddetto costo base (che ha approvato il valore per il 1997 pari a €/mq 748,86) risale al 18.12.1998.
L’art. 34, comma 1, della l.r. n. 10/1996, stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti di modifica del costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
In tale contesto, la Giunta Regionale, con deliberazione 11.09.2007, n. 2754, ha preso atto della variazione percentuale del suddetto indice ISTAT intervenuta dal 1998 al 2006, aggiornando il predetto costo da €/mq 748,86 (31.12.1997) ad €/mq 902,80 (31.12.2006).
Ora la Giunta regionale veneta ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di modifica del costo base di costruzione degli immobili di civile abitazione, ai fini del calcolo del canone, sulla base degli indici ISTAT, del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevati dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2011.
Desidero sottoporvi un potenziale problema affinchè possiate valutarne gli effetti.
L'art. 16 del DPR 380/2001, non citato dalla delibera regionale allegata prevede:
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT).
Ora pare allo scrivente che, essendo l'art. 16 del DPR 380/2001 materia in cui la regione ha competenza concorrente, l’art. 34, comma 1, della l.r. n. 10/1996, debba considerarsi obsoleto, in relazione alla sopravvenienza dell'art. 16 del DPR 380/2001.
Sarebbe auspicabile almeno che nella delibera regionale venisse precisato che:
Daniele Iselle
06:00 Scritto da: venetoius | Link permanente | Commenti (0) | Segnala | OKNOtizie |
Facebook
Scrivi un commento