La sentenza del TAR Veneto n. 185 del 2011 ribadisce un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale i terrapieni artificiali e i relativi muri di contenimento costituiscono costruzioni, soggette al rispetto delle distanze previste dalla vigente normativa (pensiamo alla distanza di tre metri cui all’art. 873 del codice civile oppure alla distanza delle costruzioni dal confine, prevista dalle nta).
La particolarità di questa sentenza consiste nella affermazione secondo la quale, una volta che un terrapieno sia qualificabile come costruzione, esso sarebbe soggetto anche al rispetto delle distanze di cui al d.m. n. 1444 del 1968.
Rileviamo, però, che il d.m. del 1968 disciplina la distanza tra pareti di edifici (basta anche che una sola sia finestrata) e non sembrerebbe contemplare il caso della distanza tra una parete finestrata di un edificio e una costruzione diversa da un edificio (come appunto il muro di contenimento di un terrapieno artificiale).
La sentenza, insomma, finirebbe col far coincidere i concetti di edificio e di costruzione, che, invece, a nostro parere, dovrebbero essere tenuti distinti.
sentenza TAR Veneto n. 185 del 2011.pdf